IL TRUST AUTODICHIARATO

Avviene quando il disponente è anche il trustee

Il disponente può coincidere con il trustee. In questo caso abbiamo il trust autodichiarato in cui non vi è trasferimento dei beni. Il disponente/trustee non può gestire i beni come crede ma deve agire per il soddisfacimento dello scopo del trust o nell’interesse dei beneficiari. I beni sono vincolati allo scopo indicato nel trust. Per la mancanza di trasferimento dei beni ad un soggetto terzo la figura del trust autodichiarato è particolarmente attenzionata dall’Agenzia delle Entrate.

Il disponente può coincidere con il guardiano. Egli però non può agire liberamente, come crede, sostituendo ad esempio il trustee quando crede. Deve agire nel rispetto dei doveri imposti dall’atto istitutivo.

Il disponente può coincidere con il beneficiario. In questo caso il disponente trasferisce al trustee il bene perché lo amministri, lo usi a vantaggio del disponente.

Il trustee può essere beneficiario, purchè non sia l’unico beneficiario. In questo caso il disponente trasferisce il bene al trustee affinchè lo usi per sé e per la propria famiglia.

Esempi di Trust Autodichiarato

Trust a favore di soggetti deboli autodichiarato

Il trust autodichiarato, inoltre, appare particolarmente adatto qualora sia istituito in favore di soggetti deboli, quali, per esempio i disabili gravi (per i trust a favore di questi ultimi soggetti, fra l’altro, la legge 112/2016, detta anche legge sul “Dopo di Noi”, ha previsto numerose agevolazioni fiscali).

Il genitore del disabile grave può così istituire un trust autodichiarato e di fatto continuare a gestire i beni nel modo che egli ritiene migliore nell’interesse del figlio, ma con la possibilità di proiettare tale gestione anche nel futuro ed al tempo stesso proteggere tali beni dalle sue vicende personali.

Trust liquidatorio autodichiarato

Il conferimento di un immobile in un trust autodichiarato allo scopo di liquidarlo, di soddisfare con il ricavato i creditori del disponente e di attribuire a quest’ultimo l’eventuale residuo costituisce un’ottima soluzione sia per il debitore che per i creditori: in tal modo, infatti, è possibile vendere il bene al prezzo di mercato e non, invece, al prezzo quasi sempre inferiore al quale esso verrebbe venduto se i creditori lo pignorassero e dunque lo facessero oggetto di un’asta pubblica.

Trust di scopo autodichiarato

La costituzione di un trust autodichiarato di scopo da parte di un facoltoso mecenate, il quale mette a disposizione della collettività la sua vasta collezione di oggetti d’arte, consente di evitare le complicazioni nascenti dalla costituzione di una fondazione.

Trust famigliare autodichiarato

Un genitore può stipulare un trust autodichiarato familiare a beneficio dei figli (o dei nipoti) perché, per le ragioni più varie, non vuole trasferire loro immediatamente i beni destinati. Si pensi al caso in cui il genitore non si fidi del nuovo compagno della figlia ed intenda evitare che l’immobile di famiglia venga coinvolto in future dispute, oppure al caso in cui egli voglia beneficiare un figlio affetto da ludopatia o da prodigalità.

Cosa può prevedere il disponente nell’atto istitutivo di un trust autodichiarato?

Più in particolare, il disponente nell’atto istitutivo potrà:

  • prevedere come i beni destinati dovranno essere gestiti dopo la sua morte;
  • individuare sia i soggetti gli subentreranno nel ruolo di trustee (ad esempio altri familiari o persone di fiducia), sia, in caso di loro assenza per qualsiasi motivo, le modalità di nomina di costoro
  • individuare il guardiano, o, in caso di sua assenza, le modalità di nomina di costui.

Approfondiamo di seguito il Trust e confrontiamolo con quello autodichiarato

Il trust cos’è, perchè e come istituirlo

Il trust è un rapporto giuridico in cui un soggetto (disponente) trasferisce ad un altro soggetto (trustee) una posizione giuridica o più beni affinchè quest’ultimo li amministri a vantaggio di uno o più beneficiari o per il raggiungimento un determinato scopo.

Il trust è previsto dalla Convenzione dell’Aja, che all’art. 2 definisce trust tutti i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente, “qualora i beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”. Pertanto, quando ricorrono gli elementi previsti dall’art. 2 della Convenzione (beni sottoposti al controllo di un soggetto terzo/trustee destinati al raggiungimento di un determinato scopo) siamo di fronte ad un trust. Il trust è regolato dalla legge scelta dal disponente. Il disponente può scegliere qualsiasi legge. L’Italia non ha una legge sul trust e la scelta ricade necessariamente su una legge estera. Diverse sono le legislazioni estere sui trust (la legge inglese, la legge di Jersey, Malta, Cayman, Bahamas, ecc). La legge della Repubblica di San Marino è quella più vicina all’ordinamento giuridico italiano, nascendo dalla stessa cultura giuridica.

I soggetti del trust

Nel trust figura necessaria è il disponente, che è il titolare delle posizioni giuridiche e dei beni che trasferisce al trustee affinchè li impieghi a vantaggio di altri. Il disponente perde la proprietà dei beni, non ha alcun diritto né potere nei confronti del trustee. Il disponente trasferisce i beni e “affida” il compito al trustee. Rimedi contro il trustee li hanno i beneficiari o il guardiano al quale il disponente abbia conferito la legittimazione ma non il disponente. Tra disponente e trustee vi è un rapporto di affidamento. Il disponente può nel corso del trust consultarsi con il trustee ma il trustee decide e valuta in assoluta autonomia se tenere conto o meno delle indicazioni del disponente. Se il disponente controlla il trustee, che finisce in tal modo per non esercitare i poteri connessi al diritto di proprietà, diritti di fatto rimasti in capo al disponente, il trust è nullo. In questo il trasferimento dei beni è solo apparente.

Il trustee è l’altro soggetto necessario nel trust. Al trustee il disponente trasferisce i beni affinchè li amministri per raggiungere un determinato scopo o a vantaggio dei beneficiari. Il trustee esercita sui beni ricevuti tutti i diritti riconosciuti dalla legge al proprietario e connessi alla qualità di proprietario ed è libero nello svolgimento della gestione e amministrazione. E’ vincolato unicamente al raggiungimento dello scopo affidato dal disponente. Pertanto, il diritto di proprietà del trustee è piegato al soddisfacimento dello scopo o all’interesse dei beneficiari. Il trustee deve essere indipendente nelle sue decisioni, non può essere eterodiretto nelle sue decisioni né dal disponente né dai beneficiari. L’indipendenza di giudizio in ogni decisione è alla base del potere fiduciario conferito al trustee. Il trustee ha diritto ad un compenso per l’attività. Può essere sia una persona fisica che una persona giuridica.

Il guardiano può essere previsto nel trust ma non è una figura necessaria. Viene nominato dal disponente che stabilisce i relativi poteri. Può essere attribuito al guardiano il potere di revocare o nominare il trustee. In generale, il guardiano ha la funzione di limitare la discrezionalità del trustee, prestando o meno il proprio consenso alle decisioni del trustee, impartendo direttive e istruzioni al trustee nel compimento di determinati atti. Attraverso la figura del guardiano il disponente mantiene un controllo sul trustee senza che tale controllo appaia evidente.

Come si istituisce il trust

Il trust viene istituito per iscritto (scrittura privata autenticata o atto notarile).

L’atto istitutivo è atto del disponente, il quale nell’atto enuncia il compito che deve essere realizzato, ne affida la realizzazione al trustee, determina i beneficiari. Il negozio istitutivo prevede la nomina del trustee e i poteri a lui attribuiti per la realizzazione del compito affidato. Nell’atto istitutivo può essere nominato il guardiano e stabiliti i poteri a lui attribuiti. Solitamente, i beni attraverso i quali il trustee raggiunge lo scopo del trust vengono trasferiti al trustee mediante autonomi negozi di trasferimento. Pertanto, con l’atto istitutivo il trust viene ad esistenza ma è inefficace. Potrà operare solo dopo che con gli atti di trasferimento dei beni il trust viene dotato del fondo.

La segregazione dei beni in trust

L’effetto del conferimento dei beni in trust è la loro segregazione. I beni conferiti nel trust sono vincolati alla realizzazione del compito assegnato al trustee. Il trustee può disporre dei beni, può venderli se lo ritiene utile allo scopo. Tutte le vicende obbligatorie del trustee non si ripercuotono sui beni in trust. I beni in trust sono esclusi dalle vicende ereditarie del disponente e del trustee. I creditori del trustee, benchè quest’ultimo sia formalmente intestatario dei beni in trust, non possono aggredire tali beni. Neppure i creditori del disponente possono rivalersi sui beni conferiti in trust poiché il disponente non è più proprietario dei beni che sono stati trasferiti al trustee. I creditori dei beneficiari del trust neppure possono aggredire i beni in trust non essendo tali beni entrati nel loro patrimonio.

Perché istituire un trust?

Ogni volta che c’è l’esigenza di destinare beni, somme di danaro, ad uno scopo, questa esigenza viene pienamente soddisfatta dal trust.

L’istituto trova utilizzo in diritto di famiglia a seguito di separazioni e divorzi con figli. Il trust, attraverso la segregazione di beni al soddisfacimento del mantenimento dei figli, garantisce l’adempimento del pagamento dell’assegno di mantenimento, le esigenze abitative presenti dei figli, il futuro trasferimento della casa ai figli. I beni segregati, finalizzati al soddisfacimento delle esigenze dei figli, sono estranei alle vicende personali dell’obbligato, alla sopravvenienza di nuovi figli, al fallimento, a future procedure esecutive, ecc.

Il trust risponde all’esigenza di creare un patrimonio immobiliare, protetto dalle aggressioni dei creditori.

Il trust è uno strumento efficace a tutelare soggetti incapaci. Il trustee assume l’obbligazione di assistere il soggetto debole, gli consente di abitare nella sua casa fino a quando sarà in vita, gli garantisce l’assistenza di cui ha bisogno. Alla morte del soggetto debole i beni vengono trasferiti al beneficiario indicato dal disponente.

Il trust soddisfa esigenze di garanzia. Il debitore/disponente conferisce in trust un immobile affinchè il trustee lo venda e con il ricavato soddisfi il credito e la parte residua lo attribuisca al disponente. Il creditore con il conferimento dell’immobile in trust per effetto della segregazione è certo di vedere soddisfatto il suo credito.

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Trust e Fiduciaria
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