Gestione amministrativa statica
Il contratto di affidamento fiduciario è quel contratto con il quale un soggetto, l’affidante fiduciario, concorda con un altro soggetto, l’affidatario fiduciario, di destinare i “beni affidati” a vantaggio di uno o più soggetti, detti Beneficiari, in forse di un programma, la cui attuazione è assegnata all’affidatario fiduciario che ne assume l’impegno.
Al termine del programma i Beneficiari riceveranno i beni liberi da vincoli.
È quindi un contratto cha ha ad oggetto un trasferimento inter vivos di beni, dove l’oggetto rappresentato dal programma destinatorio e la causa è generalmente di garanzia, gestoria, di segregazione e così via.
Esso rappresenta un alternativa al trust e all’atto di destinazione, offrendo un meccanismo generale di segregazione alternativo e di facile conduzione. Infatti nel contratto di affidamento fiduciario i beni sono modificabili: è l’attività compiuta sui beni (il programma) ed essere vincolata e non i beni stessi e l’affidatario ha quindi ampio spazio di manovra nella gestione e nell’amministrazione di questi.
Nel contratto di affidamento fiduciario, l’affidatario riceve, relativamente ai beni oggetto del programma, un diritto di proprietà temporaneo e nell’interesse altrui, diritto che non corrisponde in alcun modo ad un suo arricchimento o tutela, essendo preordinato ad una diversa destinazione. Tali beni risultano segregati rispetto al suo patrimonio personale e quindi eventuali creditori non potranno mai rivalersi sui beni oggetto del contratto.
L’affidatario quindi non ha alcun interesse sul fondo affidato e può rinunciare a favore di un altro affidatario. Può inoltre essere revocato dall’affidante. In questi casi si procederà alla nomina di un nuovo affidatario, senza che il contratto si interrompa mai e senza che il fondo venga mai a trovarsi privo di titolare.
In caso di morte dell’affidante, il contratto di affidamento proseguirà a seconda delle disposizioni del programma destinatorio.
Per quanto riguarda i beneficiari, essi possono essere persone fisiche, anche se non ancora in vita, o persone giuridiche, sebbene non ancora costituite. Essi si dividono in “beneficiari delle Utilità” ai quali vengono attribuiti i vantaggi derivanti dai beni affidati e i “beneficiari dei beni affidati”, ai quali vengono trasferiti i beni affidati nel corso o al termine dell’affidamento quale completamento del programma destinatorio.
I contratti di affidamento fiduciari si basano sul principio di autotutela che consente che, dinanzi ad un comportamento “illecito” dell’affidatario fiduciario, egli venga semplicemente sostituito con altro affidatario che sappia rispettare il programma.
Per lo stesso motivo l’affidatario non può richiedere un’azione di risoluzione per eccessiva onerosità, poiché ciò porrebbe in pericolo il programma destinatorio. Peraltro egli può sempre richiedere un compenso, anche se non inizialmente convenuto, e può liberarsi dalle proprie obbligazioni trasferendo i beni ad altro affidatario.
In conclusione il contratto di affidamento fiduciario comporta numerosi vantaggi: esso rappresenta uno strumento di azione, giacché l’effetto segregativo senza limitazioni è necessario affinchè i beni non siano distolti dalla finalità alla quale l’attività è preordinata e quindi, in ultima analisi, dall’attuazione del programma. Esso consente di fruire delle potenzialità di un patrimonio nell’ambito di una gestione dinamica, determinare un effetto segregativo dello stesso patrimonio, prevedere meccanismi di autotutela, garantire la realizzazione del programma destinatorio e la continuità della titolarità del ruolo dell’affidatario fiduciario, affinchè il patrimonio passi senza soluzione di continuità al beneficiario finale.