PATTO DI FAMIGLIA
Il patto di famiglia è un contratto disciplinato agli articoli 768 bis e seguenti del Codice Civile con il quale l’imprenditore o il socio di una società possono trasferire, in tutto o in parte ad uno o più discendenti, ossia a figli o nipoti, l’azienda o le proprie quote sociali. In pratica, il patto di famiglia consente di anticipare la successione dell’imprenditore, permettendo il passaggio generazionale all’interno dell’impresa e sottraendola a future dispute ereditarie.
La possibilità di stipulare un patto di famiglia rappresenta una eccezione al divieto di patti successori, ossia alla regola secondo cui non producono alcun effetto gli accordi che si riferiscono ai beni di una successione non ancora aperta.
Il patto di famiglia deve sarebbero eredi legittimari (ossia di tutti quei soggetti cui la legge essere stipulato tramite atto pubblico, da farsi quindi innanzi ad un Notaio e deve essere necessariamente gratuito. Al contratto devono partecipare non solo l’imprenditore e il beneficiario ma anche il coniuge e tutti coloro che riserva una quota di legittima sull’eredità del defunto) se in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore.
I beneficiari sono infatti tenuti a liquidare, in denaro o in natura, gli altri partecipanti al contratto, a meno che questi ultimi non vi rinuncino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di legittima.
Si tratta in sostanza di un anticipo dell’eredità. I legittimari che prendono parte al patto di successione rinunciano infatti a partecipare alla successione ed alla divisione ereditaria sui beni formanti oggetto dell’azienda o sulle quote sociali.
Il patto di famiglia costituisce altresì una eccezione all’azione di riduzione ex art. 533 Codice Civile, attraverso cui i legittimari potrebbero agire in giudizio al fine di ottenere la reintegrazione della quota di legittima nel caso in cui questa fosse compromessa da atti dispositivi del soggetto disponente.