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  • Agg 11 2023 – Il Nuovo PATENT BOX 

    Agg 11 2023 – Il Nuovo PATENT BOX 

    La Legge di Bilancio 2022-2024 ha modificato  la disciplina del nuovo Patent Box. 

    24 02 2023 – provvedimento prot. n. 52642/2023  

    24 02 2023 – circolare  n 5/5

    Il documento dell’Agenzia delle Entrate ha il pregio di meglio definire, tra gli altri, i presupposti soggettivi e oggettivi del beneficio agevolativo, come pure i contenuti da indicare all’interno della documentazione da considerare “idonea”, oltre a definire i termini sulla sua efficacia ai fini dell’applicazione dell’esimente sanzionatoria, assicurando maggiore certezza agli operatori del settore

    Esempio di Calcolo 1  – La società sostiene spese R&S agevolabili per il 2020 pari a 50.000 euro.
    Pertanto:

    • Credito R&S 2020 (quindi prima del Patent Box) = 50.000 x 12% = 6.000 euro;
    • Beneficio Patent Box su spese 2020 = 50.000 x 110% x (24% IRES +3,9% IRAP) = 15.345 euro;
    • Credito R&S 2020 nettizzato con il Patent Box = (50.000 – 15.345) x 12% = 4.158,6 euro;
    • Minore credito R&S 2020 spettante = 6.000 (credito R&S prima del nuovo P.box) – 4.158,6 = 1.841,4 euro.

    La nostra ipotetica società sarà tenuta quindi a restituire, con modello F24, 1.841,4  euro di credito R&S 2020 già compensato, senza applicazione di sanzioni e interessi. 

    Se invece la società deve usufruire ancora la terza delle tre quote di credito R&S 2020 (poiché il credito R&S viene compensato in tre quote annuali di pari importo a partire dall’anno successivo a quello di maturazione, ovvero 2.000/1°anno + 2.000/2°anno + 2.000/3°anno) che deve essere compensata nel 2023 (in quanto le prime due sono state compensate nel 2021 e nel 2022), in tal caso, senza ricorrere alla restituzione, da tale ultima quota di 2.000 si dovrà sottrarre 1.841,4 euro.

    ESEMPIO DI CALCOLO 2 – 100.000

    Di seguito un esempio numerico di determinazione del beneficio Patent box e di nettizzazione delle spese di R&S:

    La società alfa sostiene spese R&S agevolabili per il 2020 pari a 100.000 euro. Tali costi sono riferibili all’attività di R&S finalizzata al deposito della privativa riconosciuta nel 2022.

    Pertanto:

    • Credito R&S 2020 (L. 160/2019 – antecedente alla nuova disciplina Patent Box) = 100.000 x 12% = 12.000 euro;
    • Beneficio Patent box (fruibile con modello unico 2023 – periodo d’imposta 2022) sulle spese sostenute nel 2020 = 100.000,00 x 110% x (24% Ires +3,9% Irap) = 30.690,00 euro;
    • Credito R&S 2020 nettizzato con il Patent box = (100.000,00 – 30.690,00) x 12% = 8.317,20 euro;
    • Minore credito R&S 2020 spettante = 12.000,00 (credito R&S prima del nuovo Patent box) – 8.317,20 = 3.682,80 euro.

    La società alfa sarà tenuta quindi a restituire 3.682,80 euro di credito R&S 2020 già compensato, senza applicazione di sanzioni e interessi e tramite modello F24.

    RIGHI E QUADRI INTERESSATI ALL’OPZIONE

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    SINTESI 

    Le aziende che, nell’esercizio della loro attività, utilizzano direttamente o indirettamente, in qualità di titolari di una privativa industriale: 

    1. software protetto da copyright;
    2. brevetti industriali per invenzione e per modello di utilità (per l’elenco dettagliato si veda l’art. 2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate);
    3. disegni e modelli giuridicamente tutelati;
    4. due o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c), collegati tra loro da un vincolo di complementarietà;

    possono accedere alla disciplina agevolativa introdotta dall’art. 6 del D. L. 21 ottobre 2021, n. 146, che consente di maggiorare, ai fini fiscali, del 110% le spese sostenute nello svolgimento di R&S  finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei beni sopra indicati.

    Inoltre, nel periodo di imposta in cui uno dei beni sopra indicati ottiene un titolo di privativa industriale, sono agevolate le spese di R&S, che hanno contribuito alla sua creazione, sostenute negli 8 periodi di imposta precedenti (cd meccanismo di recapture).

    L’agevolazione in questione è cumulabile con il credito di Imposta per R&S, per un beneficio che complessivamente supera il 50% delle spese sostenute.

    La nuova disciplina è applicabile dal 2021. Le aziende possono autodeterminare l’agevolazione indicandola poi in dichiarazione.

    A tal fine le aziende devono predisporre un apposito dossier documentale completo di tutte le informazioni indicate negli articoli 7 e 8 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022 .

    Per maggiori chiarimenti inerenti al Patent Box puoi leggere il nostro approfondimento: Come funziona il Patent Box

    Assistiamo anche aziende che hanno optato per il precedente regime del Patent Box e continueranno a determinare l’agevolazione come detassazione dei redditi ascrivibili ai beni immateriali detenuti o che abbiano in corso un contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate.

    Premessa

    Il regime del Patent Box negli ultimi anni è stato oggetto di una profonda riscrittura, avviata con il “Decreto Fiscale” (art. 6 D.L. n. 146/2021) e proseguita con la “Legge di Bilancio 2022” (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021), che ne ha determinato la trasformazione da un regime di parziale detassazione del reddito di impresa derivante dall’impiego di alcuni beni intangibili ad un regime di deducibilità fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali.

    In assenza di regole operative ben chiare e definite, il nuovo regime ha suscitato fino ad ora scarso appeal tra le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione, sviluppo e mantenimento di intangible.

    In questo contesto, l’Agenzia delle Entrate in data 17 gennaio 2023 ha reso disponibili in consultazione (fino al 3 febbraio u.s.): (i) uno schema di Provvedimento recante alcune modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022; e (ii) una bozza di circolare finalizzata a fornire i primi chiarimenti sulle finalità della norma e sulle caratteristiche del nuovo regime Patent Box, nonché sulle modalità di fruizione dell’agevolazione.

    Il documento dell’Agenzia delle Entrate ha il pregio di meglio definire, tra gli altri, i presupposti soggettivi e oggettivi del beneficio agevolativo, come pure i contenuti da indicare all’interno della documentazione da considerare “idonea”, oltre a definire i termini sulla sua efficacia ai fini dell’applicazione dell’esimente sanzionatoria, assicurando maggiore certezza agli operatori del settore.

    Di seguito si espongono i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, seguendo, per quanto possibile, l’ordine espositivo del documento di prassi.

    I soggetti beneficiari

    Sono beneficiari dell’agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa e, come chiarito dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022, che assumono la veste di “investitori”, cioè i soggetti titolari del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile, a prescindere dalla titolarità giuridica dello stesso, che sostengono i costi relativi agli investimenti effettuati, assumendone i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati.

    Da questa definizione restano pertanto esclusi coloro che, pur essendo titolari del diritto allo sfruttamento economico dell’intangible, non restano incisi dai costi sostenuti per lo svolgimento delle attività o comunque non sopportano il rischio dell’investimento.

    La Bozza di Circolare introduce un interessante chiarimento: precisa che sono escluse dall’agevolazione Patent Box le imprese verso le quali risulta inibito l’accesso al credito d’imposta ricerca e sviluppo (agevolazione cumulabile con la maggiorazione del 110%) secondo i criteri previsti dal Decreto MISE :

    – destinatari di sanzioni interdittive che producono effetti nel corso del periodo di svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo;

    – inadempienti rispetto alle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;

    – inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

    L’esclusione opera anche con riguardo al “meccanismo premiale”, oggetto di uno dei paragrafi seguenti, con la conseguenza che, se nel periodo di imposta in cui si ottiene il titolo di privativa industriale, o in uno dei periodi di imposta precedenti in cui sono sostenute le spese agevolabili, si verifica una causa di esclusione, il contribuente non può beneficiare di tale meccanismo.

    Accesso al regime Patent Box

    L’accesso al regime Patent Box avviene per il tramite dell’esercizio di un’apposita opzione, vincolante, di durata quinquennale, irrevocabile e rinnovabile, da esercitarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui si intende fruire del beneficio agevolativo.

    La Bozza di Circolare chiarisce che nel caso in cui l’impresa consegua ulteriori privative industriali, in periodi di imposta successivi rispetto a quello di esercizio della prima opzione, si rende necessario effettuare tante opzioni per quanti beni immateriali si intende agevolare, ciascuna con autonoma efficacia.

    Si rende necessario l’esercizio dell’opzione anche nel caso in cui il nuovo bene che si intende agevolare presenti vincoli di complementarità con un bene immateriale già agevolato con la precedente opzione. In tal caso la nuova opzione avrà una durata coincidente con la residua durata della precedente.

    Il chiarimento però più significativo riguarda la possibilità di accedere al regime anche decorso il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. È considerata valida, infatti, anche l’opzione presentata tardivamente, nella dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario, sia essa configurabile come “dichiarazione tardiva” sia come “correttiva nei termini”.

    Tale possibilità risulta ugualmente garantita anche alle imprese che intendono avvalersi dell’istituto della “remissione in bonis“, pur nel rispetto delle condizioni tipiche dell’istituto.

    Entrata in vigore e regime transitorio

    La Bozza di Circolare precisa che il vecchio e il nuovo regime Patent Box possono coesistere, in relazione a beni diversi (anche complementari), al massimo fino al 2024 .

    Per quanto riguarda il regime transitorio, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le seguenti fattispecie più ricorrenti:

    a) Contribuente che ha presentato istanza di ruling (o di rinnovo) con riferimento al vecchio Patent Box e con procedura in corso: la transizione al nuovo regime, con riferimento ai medesimi beni già oggetto di agevolazione, è possibile solamente previa rinuncia irrevocabile alla procedura in corso e successivo esercizio dell’opzione per il nuovo regime;

    b) Contribuente che in caso di utilizzo indiretto dei beni non ha presentato istanza di ruling: dall’esercizio dell’opzione per il nuovo Patent Box discende la revoca per il precedente regime, da ritenersi con riferimento ai medesimi beni;

    c) Contribuente che, in caso di utilizzo diretto dei beni, ha optato per il cosiddetto “regime di autoliquidazione“: non è possibile transitare al nuovo regime, si continua a fruire del regime di autoliquidazione fino a scadenza dell’opzione quinquennale esercitata per il vecchio Patent Box.

    In generale, il transito alla maggiorazione del 110% è precluso ai soggetti che, avendo presentato istanza di ruling o di rinnovo con riferimento al vecchio regime, hanno già concluso un accordo a seguito della procedura avviata con tale istanza.

    I beni agevolabili 

    Il nuovo regime Patent Box, così come introdotto dall’art. 6 del D.L. n. 146/2021, poi modificato dalla Legge di Bilancio 2022, prevede la maggiorazione del 110% sulla deducibilità IRES e IRAP delle spese sostenute in relazione a tre specifiche categorie di intangibles:

    a) Software protetto da copyright;

    b) Brevetti industriali, brevetti per modello d’utilità, brevetti e certificati per varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori;

    c) Disegni e modelli, giuridicamente tutelati;

    Per quanto riguarda i beni di cui al punto a), la Bozza di Circolare precisa che per software protetto da copyright si intendono i programmi per elaboratore, in qualunque forma espressi, purché originali e quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. La prova dell’esistenza del software, chiarisce il documento di prassi, può risultare da una dichiarazione sostitutiva che attesti la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo, e la sussistenza dei requisiti di tutela di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno. Tale documentazione deve essere detenuta e consegnata all’Amministrazione Finanziaria in ipotesi di accessi o verifiche.

    Per quanto concerne i beni di cui al punto b), la disciplina in esame fa riferimento a:-brevetti per invenzione;

    – brevetti per modello di utilità;

    – brevetti per nuove varietà vegetali;

    – topografie di prodotti a semiconduttori;

    – certificato complementare per prodotti medicinali;

    – certificato complementare per prodotti fitosanitari.

    A differenza di quanto previsto dal precedente regime e da quanto indicato nei relativi decreti attuativi, non rientrano più nell’agevolazione i brevetti “in corso di concessione”, ovvero quelli per i quali sia depositata presso i competenti Uffici la domanda di rilascio, ma non sia stato ancora emesso il relativo titolo di privativa industriale.

    L’ottenimento della privativa industriale consente inoltre di beneficiare del “meccanismo premiale” rendendo agevolabili i costi sostenuti negli otto periodi di imposta precedenti per realizzare il brevetto industriale.

    Per disegni e modelli giuridicamente tutelati, indicati al punto c), si intendono:

    – I disegni e modelli registrati;

    – I disegni e modelli comunitari non registrati che possiedano i requisiti di registrabilità;

    – Il disegno industriale che presenti carattere creativo e valore artistico.

    Nel primo caso, la prova di avvenuta registrazione è costituita dal relativo attestato rilasciato dagli uffici competenti.

    Negli altri due casi, l’agevolazione decorre dal periodo d’imposta in corso alla data di prima divulgazione al pubblico, mentre resta precluso il “meccanismo premiale” in quanto assente il titolo di privativa industriale, ottenibile solamente attraverso la registrazione.

    Le attività rilevanti

    La Bozza di Circolare, ribadendo quanto già chiarito dal Provvedimento del 15 febbraio 2022, individua le seguenti attività rilevanti , intese come quelle da cui derivano i costi agevolabili al 110%:

    a) attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

    b) attività di innovazione tecnologica;

    c) attività di design e ideazione estetica;

    d) attività di tutela legale dei diritti su beni immateriali.

    Tra le attività rilevanti rientrano anche “quelle svolte mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa” .

    Nel caso di ricerca commissionata a terzi è inoltre previsto che le attività di ricerca e sviluppo debbano essere svolte sotto la direzione tecnica dell’investitore, utilizzando il personale di quest’ultimo, con esplicita previsione che il rischio, tecnico e finanziario, sia sempre a carico dell’investitore stesso.

    Il documento di prassi infine ribadisce che ai fini della fruizione dell’agevolazione le attività di ricerca e sviluppo devono essere non solo pertinenti all’attività d’impresa esercitata, ma anche direttamente ed effettivamente correlate ai progetti e ai piani di investimento volti al potenziamento, sviluppo, mantenimento e sfruttamento dei beni immateriali agevolabili. Sul piano geografico, la Bozza di Circolare introduce un interessante chiarimento, precisando che le attività rilevanti possano essere svolte non solo in Italia, ovvero in Stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, ma altresì in altri Stati Extra-UE, purché sia garantito un adeguato scambio di informazioni.

    Il meccanismo premiale

    Una delle novità più significative del nuovo regime del Patent Box introdotta dalla “Legge di Bilancio 2022” si configura nel c.d. recapture ottennale, meccanismo che consente di estendere la super deduzione fiscale ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti negli otto esercizi antecedenti a quello di ottenimento della privativa industriale.

    Ciò significa che se un’impresa ha ottenuto una privativa industriale nel 2021, sarà possibile applicare la super deduzione del 110% ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti per la realizzazione di tale privativa sin dal 2013.

    Oltre alle attività rilevanti sopra elencate con riferimento al meccanismo ordinario, ai fini del meccanismo premiale si considerano anche le attività:

    – di ricerca fondamentale;

    – di ideazione e realizzazione del software protetto da copyright.

    L’ampliamento delle attività rilevanti è funzionale al recupero di quelle attività di ricerca svolte per la creazione dell’intangibile e per l’ottenimento del titolo di privativa industriale.

    La Bozza di Circolare introduce poi un importante chiarimento in merito all’individuazione del dies a quo per l’applicazione del “meccanismo premiale”:

    – per i brevetti coincide con l’ottenimento del titolo di privativa industriale;

    – per disegni e modelli registrati coincide con la registrazione presso gli uffici competenti;

    – per i software protetti da copyright coincide col momento di registrazione del bene presso la SIAE.

    – Con riferimento a disegni e modelli non registrati, agevolabili a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di prima divulgazione al pubblico, non è possibile applicare il recapture dei costi precedentemente sostenuti in quanto manca un titolo di privativa industriale, conseguibile solamente a seguito della registrazione.

    Il documento di prassi si sofferma anche sulle operazioni straordinarie, comprese quelle fiscalmente realizzative, che comportano il trasferimento dell’azienda, o ramo d’azienda, cui sono riferibili le spese oggetto del “meccanismo premiale”, prevedendo che il soggetto avente causa possa esercitare il diritto, nel periodo di imposta in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale, di beneficiare del “meccanismo premiale” e quindi di sfruttare la super deduzione al 110% anche sulle spese sostenute dal dante causa.

    Sotto un profilo geografico, il documento di prassi precisa infine che in caso di spese connesse a beni oggetto di registrazione in diversi paesi, ai fini dell’applicazione del “meccanismo premiale” la privativa industriale si considera conseguita nell’anno di prima registrazione del bene.

    Le spese agevolabili

    La super deduzione al 110% può riguardare solamente le spese sostenute per attività rilevanti correlabili al bene agevolabile, con esclusione delle spese amministrative o generali.

    Le spese potenzialmente agevolabili, assunte al netto di eventuali contributi ricevuti dall’impresa per il loro finanziamento, rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione, a ciascun periodo di imposta in applicazione del principio di competenza , indipendentemente dai regimi e principi contabili adottati, nonché dall’eventuale capitalizzazione.

    Sono escluse dall’agevolazione le spese generate nell’ambito di relazioni commerciali con società che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.

    Ai fini del “meccanismo premiale”, nella definizione di spese agevolabili rientrano, oltre a quelle considerate per il meccanismo ordinario, anche le spese necessarie all’ottenimento del titolo di privativa industriale, mentre sono escluse le spese connesse al mantenimento, al rinnovo alla scadenza e alla protezione dei diritti su beni immateriali agevolati.

    Qualora le spese riferibili alle attività rilevanti siano correlate a più beni agevolabili (cd. spese promiscue) e l’investitore intenda applicare la maggiorazione del 110% solo per uno di essi, è necessario individuare la parte di tali spese riferibili al bene in esame e ciò sulla base di driver oggettivi e riscontrabili, non risultando ammessi criteri meramente forfetari.

    La documentazione idonea

    Il nuovo regime Patent Box prevede la possibilità di predisporre idonea documentazione, contenente tutte le informazioni necessarie alla corretta determinazione e al calcolo della maggiorazione al 110%, al fine di godere di un’esimente sanzionatoria (“penalty protection“) nell’ipotesi di rettifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate da cui derivi una maggior imposta o un minor credito.

    La predisposizione del set documentale, peraltro semplificato per le PMI, non è pertanto obbligatoria al fine dell’accesso al regime agevolativo, ma in assenza di adeguata documentazione, in caso di rettifiche operate dagli organi di controllo, risulta pienamente applicabile la sanzione prevista dalla normativa di riferimento.

    Il corredo documentale, precisa la Bozza di Circolare, deve essere predisposto per ciascun periodo di imposta per il quale è stata esercitata l’opzione Patent Box e produce i suoi effetti esclusivamente con riferimento a tale periodo.

    La documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante con marca temporale, da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Un importante chiarimento introdotto dalla Bozza di Circolare riguarda la funzione della marca temporale. L’Agenzia delle Entrate ha infatti precisato che la mancata tempestiva apposizione della marca temporale sulla documentazione può comportare solamente l’inefficacia dell’esimente sanzionatoria, senza mai implicare, ex se, il recupero integrale della maggiorazione fiscale.

    Il documento di prassi chiarisce inoltre che la firma elettronica con marca temporale può essere apposta sulla documentazione entro il termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione dei redditi, elevati a sei mesi per il primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime (2021 nel caso di periodo di imposta coincidente con l’anno solare).

    Questa disposizione risulta di particolare interesse soprattutto per quelle imprese ancora indecise circa l’opportunità di esercitare o meno l’opzione per la nuova agevolazione relativamente al periodo d’imposta 2021, in assenza finora di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle varie tematiche applicative.

    Osservazioni e commenti

    Dopo aver riassunto le principali novità e chiarimenti introdotti dalla Bozza di Circolare, si riportano alcune osservazioni e commenti relativi a questioni che appaiono ancora meritori di precisazioni.

    1) Modalità di fruizione del beneficio agevolativo

    Resta aperto un dubbio, stante il silenzio del documento di prassi sul punto, relativamente al rapporto funzionale che intercorre tra l’esercizio dell’opzione – di efficacia quinquennale – e le modalità di fruizione del beneficio agevolativo.

    In particolare, non risulta sufficientemente chiaro se la deduzione dei costi maggiorati debba essere utilizzata esclusivamente all’interno della dichiarazione dei redditi in cui è stata esercitata l’opzione, ovvero se esiste la possibilità di riportare in avanti quota parte del beneficio qualora il reddito imponibile non sia sufficientemente capiente.

    Nonostante le istruzioni del Modello Redditi SC 2022 sembrano suggerire che l’utilizzo della maggiorazione al 110% sia di competenza esclusiva, in unica quota, della dichiarazione all’interno della quale ci si è avvalsi dell’opzione, permane il dubbio se sia possibile fruire della variazione in diminuzione generata dal beneficio agevolativo in più quote annuali di pari importo.

    Tale possibilità risulterebbe peraltro in linea rispetto a quanto già previsto dalla precedente disciplina relativa al Patent Box autoliquidato.

    Un chiarimento in questo senso è auspicabile e risulterebbe di sicuro interesse per quelle imprese che rinunciano all’agevolazione in quanto non disposte favorevolmente a “chiudere in perdita” (anche sistemica).

    2) Il meccanismo premiale

    La Bozza di Circolare ha fornito importanti chiarimenti in ordine all’applicazione del nuovo regime Patent Box, tra cui assume particolare rilevanza la documentazione che il contribuente deve presentare al fine di provare l’ottenimento del titolo di privativa industriale per poter usufruire del “meccanismo premiale”.

    Tali precisazioni hanno un impatto particolarmente rilevante per quanto attiene sia alla determinazione della variazione in diminuzione da indicare in dichiarazione, sia alla predisposizione del set documentale richiesto al fine di godere della “penalty protection“.

    Considerato che i chiarimenti sono giunti però dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021, alcuni contribuenti che hanno optato per il regime Patent Box a fronte di intangibles agevolabili rispetto alle vecchie disposizioni in vigore si potrebbero trovare nella situazione di dover rettificare la variazione in diminuzione operata, nonché a dover modificare la documentazione predisposta.

    Appare quindi opportuna un’applicazione flessibile delle nuove disposizioni, anche per tener conto delle ragionevoli tempistiche di pubblicazione della versione definitiva della prima circolare di chiarimenti e dell’ampio margine temporale di incertezza che ha connotato la misura che, dalla sua introduzione, non ha ancora un corredo interpretativo definito.

    3) Le spese agevolabili nell’ambito di gruppi societari

    La Bozza di Circolare prevede che, ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110%, non debbano essere considerate le spese generate “nell’ambito di relazioni commerciali intrattenute con società che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa“.

    Tale impostazione risulta certamente penalizzante per quei gruppi societari che hanno attribuito la proprietà degli intangible ad una specifica legal entity, delegando poi le attività di ricerca e sviluppo, e pertanto anche il sostenimento dei relativi costi, alle società operative del gruppo che utilizzano gli intangible in licenza, le quali riaddebitano poi i costi di ricerca e sviluppo alla società proprietaria. In questo contesto, infatti, la società detentrice della titolarità degli intangibili risulta esclusa dall’applicazione del Patent Box.

    Si ritiene che questo aspetto meriti uno specifico chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, anche in considerazione del fatto che nell’ambito del credito d’imposta ricerca e sviluppo, la cui normativa per alcuni versi viene richiamata nell’ambito del nuovo Patent Box, non si esclude la rilevanza della ricerca infragruppo, ma si considera come assimilabile alla ricerca intra muros.

    Merita di essere segnalata in questo ambito una recente presa di posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate in tema di riaddebito di costi.

    L’Amministrazione Finanziaria con una recente risposta a interpello ha infatti chiarito che non osta alla spettanza dell’agevolazione Patent Box la circostanza per cui, in ipotesi di affidamento delle attività rilevanti a soggetti terzi, il contratto di fornitura sia stato concluso, non già dalla destinataria dell’agevolazione, bensì dall’entità del gruppo responsabile della negoziazione e sottoscrizione dei contratti quadro con i diversi potenziali fornitori (con ulteriore specifica che è quest’ultimo a pagare le fatture del fornitore terzo, salvo poi riaddebitarle sic et simpliciter alla società del gruppo titolare dell’investimento).

    Si tratta dei cosiddetti costi “pass through“, sostenuti da una società del gruppo (c.d. “centrale di acquisto”) per attività commissionate a soggetti terzi e poi riaddebitati all’investitore, facente parte del medesimo gruppo.

    4) Il differente trattamento per i software registrati e non

    Un tema da chiarire riguarda nello specifico i software agevolabili.

    La Bozza di Circolare, infatti, in prima battuta riconosce che, ai sensi della normativa sul diritto di autore, un software possa ritenersi protetto purché si qualifichi come originale e quale risultato di creazione intellettuale dell’autore, richiedendo che la prova dell’esistenza del software possa risultare da una dichiarazione sostitutiva da detenere e consegnare all’Amministrazione Finanziaria in caso di controlli e verifiche.

    Successivamente nel trattare il “meccanismo premiale”, il documento di prassi introduce un requisito aggiuntivo al fine di attribuire una data certa all’esistenza del software e prova della sua esistenza e paternità: la registrazione presso la SIAE.

    Trattandosi di adempimento non richiesto da alcuna norma di legge , questa interpretazione risulterebbe penalizzante per quei soggetti che hanno sviluppato software originali nel 2021 e 2022 ma non hanno proceduto alla registrazione degli stessi.

    Viceversa, potrebbe agevolare quei soggetti che abbiano sviluppato software in anni anche antecedenti al 2021 e che procedano alla registrazione SIAE a partire dal 2023, beneficiando così anche del “meccanismo premiale” dei costi sino all’ottavo esercizio.

    Se da un lato la Bozza di Circolare ha il pregio di aver fatto chiarezza in ordine ai requisiti per fruire dell’agevolazione, dall’altro non ha chiarito alcuni aspetti che possono determinare una potenziale “sovrapposizione” del meccanismo ordinario dell’agevolazione rispetto a quello premiale di recapture.

    Sul punto è sicuramente auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate, considerato che, a differenza degli altri beni intangibili agevolabili, per i software il regime applicabile appare quantomeno frammentato.

    5) Il differente trattamento per disegni e modelli registrati e non

    In continuità con quanto osservato per i software, anche con riferimento alla categoria dei disegni e modelli si riscontra nella Bozza un’impostazione per certi versi contraddittoria. Se da un lato, infatti, si prevede che disegni e modelli non registrati possano accedere al meccanismo ordinario di agevolazione, purché sia fornita prova della loro esistenza mediante una dichiarazione sostitutiva, dall’altro si precisa che per tali beni non sia possibile accedere al “meccanismo premiale” in quanto non sussiste un titolo di privativa industriale, conseguibile solo mediante registrazione.

    Al riguardo, si ritiene che l’Agenzia delle Entrate dovrebbe introdurre precisazioni, considerando anche le peculiarità di alcuni settori industriali, come ad esempio il settore della moda e delle calzature.

    In tali settori, infatti, tipicamente la registrazione di disegni e modelli non viene operata in quanto tali beni avrebbero comunque una tutela triennale decorrente dalla data in cui avviene la divulgazione al pubblico per la prima volta.

    Inoltre, l’evento di divulgazione avviene solitamente in un momento che può essere anche di gran lunga successivo al momento di svolgimento delle attività di sviluppo e innovazione e tutte le spese agevolabili non possono che essere antecedenti a tale evento.

    In questo contesto, l’accesso all’agevolazione secondo le regole del meccanismo ordinario sarebbe inattuabile e risulterebbe negato anche l’accesso al “meccanismo premiale” in forza di una mancata registrazione.

  • PATTO DI FAMIGLIA

    PATTO DI FAMIGLIA


     

    Il patto di famiglia è un contratto disciplinato agli articoli 768 bis e seguenti del Codice Civile con il quale l’imprenditore o il socio di una società possono trasferire, in tutto o in parte ad uno o più discendenti, ossia a figli o nipoti, l’azienda o le proprie quote sociali. In pratica, il patto di famiglia consente di anticipare la successione dell’imprenditore, permettendo il passaggio generazionale all’interno dell’impresa e sottraendola a future dispute ereditarie.

    La possibilità di stipulare un patto di famiglia rappresenta una eccezione al divieto di patti successori, ossia alla regola secondo cui non producono alcun effetto gli accordi che si riferiscono ai beni di una successione non ancora aperta.

    Il patto di famiglia deve sarebbero eredi legittimari (ossia di tutti quei soggetti cui la legge essere stipulato tramite atto pubblico, da farsi quindi innanzi ad un Notaio e deve essere necessariamente gratuito. Al contratto devono partecipare non solo l’imprenditore e il beneficiario ma anche il coniuge e tutti coloro che riserva una quota di legittima sull’eredità del defunto) se in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore.

    I beneficiari sono infatti tenuti a liquidare, in denaro o in natura, gli altri partecipanti al contratto, a meno che questi ultimi non vi rinuncino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di legittima.

    Si tratta in sostanza di un anticipo dell’eredità. I legittimari che prendono parte al patto di successione rinunciano infatti a partecipare alla successione ed alla divisione ereditaria sui beni formanti oggetto dell’azienda o sulle quote sociali.

    Il patto di famiglia costituisce altresì una eccezione all’azione di riduzione ex art. 533 Codice Civile, attraverso cui i legittimari potrebbero agire in giudizio al fine di ottenere la reintegrazione della quota di legittima nel caso in cui questa fosse compromessa da atti dispositivi del soggetto disponente.